la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   Il Centro di Riferimento Emotrasfusionale (C.R.E.) e' autorizzato,
come richiesto dal Consiglio di amministrazione con la delibera n. 48
del 15 novembre 1991, alla gestione provvisoria, fino  a  quando  sia
approvato  per  legge  e  comunque  non  oltre il 30 aprile 1992, del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 approvato con
la delibera del Consiglio di amministrazione n.  47  del  18  ottobre
1991  e  depositato  al  Consiglio  regionale  secondo  gli  stati di
previsione  e  con  le   modalita'   previste   nella   delibera   di
approvazione.
   La  presente  legge  e'  pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della regione Toscana.
   La  presente  legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il  giorno
stesso della sua pubblicazione.
    Firenze, 16 gennaio 1992
 
                                CHITI
 
  La  presente legge e' stata approvata dal Consiglio Regionale il 10
dicembre 1991 ed e' stata vistata del Commissario del Governo  il  13
gennaio 1992.